È in vigore dal 1 gennaio 2020 la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, e ben più conosciuta come Legge di Bilancio.

Ma cos’è?

È lo strumento previsto dall’Articolo 81 della Costituzione Italiana attraverso il quale il Governo comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l’anno successivo sulla base delle leggi vigenti.

Inoltre, a partire dal 2016, così come stabilito dalla Legge n. 243 del 2012, la Legge di Bilancio costituisce un unico testo legislativo con la Legge di Stabilità, comunemente detta Finanziaria, ossia con quell’atto legislativo che regola la politica economica del Paese per un triennio, attraverso misure di finanza pubblica e di politica di bilancio.

Ok, dopo questa parentesi fin troppo giuridica, torniamo alle manovre economiche presenti nella Legge di Bilancio 2020.

Una legge veramente ricca

Tra le principali misure contenute nel provvedimento possiamo elencare:

  • Fisco: sterilizzazione degli aumenti dell’IVA per il 2020 e nuove clausole di salvaguardia per gli anni 2021 (IVA ordinaria al 25%) e 2022 (IVA ordinaria al 26,5%);
  • Carburanti: aumento delle accise su benzina e gasolio per un importo pari a circa 800 milioni di euro nel 2021 e a circa 1,2 miliardi di euro nel 2022;
  • Flat Tax: il regime agevolato introdotto con la Legge di Bilancio 2019 verrà applicato ad una platea ridotta in quanto vengono esclusi i lavoratori dipendenti e i pensionati con un reddito oltre i 30 mila euro;
  • Plastic Tax: viene istituita l’imposta, pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, sul consumo dei manufatti in tale materiale utilizzati per il contenimento di merci e/o prodotti alimentari;
  • Sugar Tax: viene istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche zuccherate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti da utilizzate previa diluizione;
  • Casa: ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus mobili sono prorogati di un altro anno ed è stato introdotto il bonus facciate per detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese documentate nel 2020 relative a interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici;
  • Ambiente: piano di investimenti pubblici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e misure in materia di green mobility per le Pubbliche Amministrazioni;
  • Lavoro: diminuzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti con reddito compreso tra 26.600 e 35.000 euro e conferma del bonus Renzi per i lavoratori nella fascia di reddito inferiore alla precedente;
  • Sanità: incremento delle risorse destinate alla sanità per un importo complessivo di 2 miliardi di euro;
  • Spending review: sono previsti tagli programmati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri per un valore pari a 977 milioni di euro nel 2020, a 967 milioni per il 2021 e a 953 milioni dal 2022 in poi.

Ma il nostro interesse è indirizzato soprattutto verso le numerose misure dedicate alle imprese, come gli incentivi dei piani Industria 4.0 e Impresa 4.0, il nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e il bonus Formazione 4.0.

Andiamo, quindi, per ordine.

Industria e Impresa 4.0

Con i commi che vanno dal 184 al 197 sono stati ridefiniti gli incentivi fiscali previsti nel Piano Nazionale Impresa 4.0al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale“. In particolare, le modifiche hanno riguardato:

  • il super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali che è stato sostituito da un credito d’imposta del 6% valido per gli acquisti di beni strumentali effettuati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ma anche per quelli entro il 31 dicembre 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo totale;
  • l’iper ammortamento, sempre per gli investimenti in beni strumentali, che è stato rimpiazzato da un credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 scaglionato sulla base del capitale investito: nella misura del 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo dei costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per i beni immateriali il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro. Inoltre, si considerano agevolabili anche le spese per servizi che vengono sostenute per l’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing.

Ma per quanto tempo è possibile beneficiare di questo credito e, sopratutto, a chi è rivolto?

Il credito d’imposta può essere fruito in cinque anni a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per i software questo periodo viene ridotto a tre anni.

Al credito d’imposta posso accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, a condizione che rispettino sia le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sia il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito è esteso, sempre nei medesimi limiti e condizioni, anche agli esercenti “arti e professioni”, ossia le persone fisiche che hanno reddito da lavoro autonomo.

Ricerca, sviluppo e innovazione: nuovo credito d’imposta

Il vecchio credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo (art. 3, D.Lgs. 145/2013, modificato dalla Legge di Bilancio 2019) viene aggiornato con un nuovo credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in R&D per la transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica 4.0 e per altre attività innovative.

In particolare, le aliquote valgono: il 12% per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d’imposta e il 6% sia per design e ideazione estetica, sia per innovazione tecnologica, in entrambi i casi nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta.

Inoltre, è prevista una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica che puntano a realizzare processi o prodotti con finalità di innovazione ecologica o digitale 4.0. Il tetto fissato per questo ulteriore credito è pari a 1,5 milioni di euro.

Il bonus Formazione 4.0

bonus formazione 4.0

L’agevolazione per le spese di formazione del personale è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese come, ad esempio: big data, cloud computing, realtà aumentata e virtuale, robotica, stampa tridimensionale, IoT e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il bonus Formazione 4.0 è valido anche per il 2020, con alcune modifiche rispetto al sistema agevolativo del 2019:

  • lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • il bonus potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati;
  • nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.