La costruzione della prima casa è soggetta all’aliquota super agevolata del 4%. Per quanto riguarda invece la costruzione della seconda casa la situazione cambia, almeno in parte. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Aliquota costruzione seconda casa

Quando vogliamo far costruire una casa, dobbiamo conoscere qual’è l’aliquota che viene applicata alle fatturazioni.

In pratica, si tratta del 10%. L’applicazione di tale aliquota è prevista dal n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n633/72 e si applica alle fatturazioni derivanti da contratti di appalto o subappalto, finalizzati alla realizzazione di immobili residenziali non di lusso, non aventi caratteristiche di “prima casa”.

Invece l’aliquota sale al 22% se la costruzione riguarda immobili di lusso. Si parla in questo caso di:

  • Ville, edifici signorili con finiture superiori alla media;
  • Castelli e palazzi di pregio storico e artistico;
  • Case con pertinenze sportive di un certo tipo;
  • Case con un solo appartamento padronale pari o superiore ai 200 metri quadrati;
  • Singole unità abitative pari o superiori ai 240 metri quadrati;
  • Case realizzate su terreni il cui valore supera almeno di una volta e mezzo quello dell’immobile;
  • Case che abbiano almeno quattro peculiarità indicate dalla tabella allegata al decreto.

Acquisto beni finiti

Per beni finiti, si intendono quelli che non perdono la loro individualità, pur incorporandosi stabilmente nell’immobile, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero edilizio.

aliquota seconda casa

Secondo la norma vigente a tali beni finiti è applicabile l’aliquota del 4%, anche se si tratta di una seconda casa.

Si parla in questo caso di:

  • Ascensori;
  • Montacarichi;
  • Infissi interni ed esterni;
  • Sanitari per bagno;
  • Prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, del gas;
  • Per tutte le relative prestazioni per la messa in posa ed in opera.

Inoltre si aggiungono i caminetti, solo se siano ceduti per essere utilizzati per immobili agevolati, quindi case non di lusso, case rurali, scuole, etc.

In pratica si tratta di beni forniti per la costruzione di fabbricati di tipo economico. Al fine di non essere considerati immobili di lusso, occorre che più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione e non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a negozi.

Per concludere, per ottenere l’agevolazione del 4% anche se non si tratta di una prima casa, occorre che il contribuente rilasci una specifica dichiarazione al venditore.