Quando in un condominio si devono ritinteggiare le scale, ci si può porre la domanda su chi deve pagare. Non tutti conoscono quale sia la normativa di riferimento e come essa si esprima in merito. Questa risposta la possiamo trovare nel codice civile, andiamola a scoprire insieme!

Le scale, elemento di ogni condominio

Le scale sono inserite tra i beni oggetto di proprietà comune, secondo l’art.1117 n.1 del codice civile. Le scale infatti mettono in comunicazione i vari piani di un edificio. Ovviamente, qualora vi sia un atto d’acquisto delle unità immobiliari, il carattere di proprietà comune decade.

In realtà in merito all’argomento della proprietà comune delle scale si è creato un contenzioso. L’indirizzo giurisprudenziale segnala che le scale siano un bene di proprietà comune con riferimento anche ai proprietari di negozi o appartamenti al pian terreno con accesso diretto dalla strada.

Se però un condominio è composto di più scale, la proprietà dei condomini sarà limitata alle scale di pertinenza.

Nella nozione di scale si intendono compresi tutti gli elementi costruttivi necessari all’accesso ai locali comuni e alle porzioni di piano in proprietà esclusiva.

Quindi vanno compresi gli elementi come le ringhiere, i corrimani, la struttura portante, i pianerottoli, i gradini, compresi gli accessori a loro completamento, servizio o abbellimento.

La ripartizione delle spese

ripartizione spesa scale condominale

Secondo la disciplina del codice civile le spese relative per scale ed elementi connessi vanno ripartite tra i proprietari, in base ai criteri dell’art. 1124 del codice civile: per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari cui la struttura serve, per l’altra metà “esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

Inoltre si dispone che “al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

Le spese per la tinteggiatura delle scale devono essere comprese, secondo i criteri sopra esposti ed inerenti l’articolo 1124, in quanto si tratta di spese relative alla conservazione della cosa comune, per mantenere l’uso e il godimento a vantaggio dei condomini, facendo fronte alla naturale deteriorabilità delle strutture.

La tinteggiatura delle scale quindi è opera di manutenzione ordinaria e può essere deliberata dall’assemblea:

  • In prima convocazione: con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio;
  • In seconda convocazione: con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.