La risposta è affermativa: le sottostazioni di teleriscaldamento e di teleraffrescamento devono essere debitamente accompagnate dal libretto d’impianto per la climatizzazione. Ciò a norma del DPR 74/2013.

In particolare, la redazione iniziale del libretto spetta al proprietario, nel caso di sottostazioni già esistenti alla data del 15 ottobre 2014. Libretto che andrà poi aggiornato all’occorrenza di ogni intervento di installazione e manutenzione e dei periodi controlli di efficienza energetica stabiliti ancora dal DPR 74/2013.

Per le sottostazioni di nuova installazione, invece, in conformità all’art. 11 comma 11 del DPR 412/1993, il compito ricade sull’installatore che dovrà compilarlo con la prima messa in esercizio della sottostazione.

In quell’occasione l’installatore è tenuto anche ad aggiornare il libretto, inserendo i dati della prima verifica e allegando copia del rapporto di controllo. Dovrà inoltre attuare il controllo di efficienza energetica, redigendo il rapporto di tipo 3, per le sottostazioni dotate di scambiatori di potenza termica nominale maggiore o uguale di 10 kW.

Una verifica, quest’ultima, da effettuare almeno una volta ogni quattro anni – a norma dell’Allegato A del DPR 74/2013. Non necessaria, invece, per le sottostazioni di potenza inferiore.

In quali casi va allegato il libretto d’impianto?

impianto di teleriscaldamento

Il libretto d’impianto per le sottostazioni di teleriscaldamento va allegato anche a caminetti, pompe di calore, stufe e a tutti gli apparecchi che rientrano nella definizione di impianto termico, in conformità all’art. 2 comma I-trieces del D.Lgs 192/2005.

Se tutti dispositivi climatizzano la stessa unità immobiliare basterà però un unico libretto che raccoglie i dati. Un discorso simile vale anche in presenza di sottostazioni.

Nel caso infatti di una stessa unità immobiliare servita da una sottostazione e da più apparecchi, andrà predisposto sempre un unico libretto contenente tutte le informazioni.

Diversa invece la situazione di una sottostazione che serve un edificio costituito da più unità immobiliari: un libretto d’impianto conterrà tutti e solo i dati della sottostazione e andranno poi compilati tanti libretti quante sono le unità immobiliari, unicamente con i dati dei dispositivi che climatizzano ciascuna di queste.

Il riferimento principale è sempre il DPR 74/2013

Guardando infine all’evoluzione della normativa, il riferimento principale, come detto, è il DPR 74/2013 che per la prima volta obbliga a riportare nel libretto d’impianto anche le sottostazioni di teleriscaldamento.

Il DM 10 febbraio 2014 fissa al 01 giugno 2014 la data dalla quale tutti gli impianti dovevano essere provvisti di libretto – poi spostata al 15 ottobre 2014 con il decreto 20 giugno 2014 che rende obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti dal DM 10 febbraio 2014.